Il Riconoscimento del Bollo CE

Le aziende che producono, manipolano, offrono servizi quali stoccaggio e trasporto, e commercializzano alimenti di origine animale devono, secondo il Reg CE 853/04 ottenere il riconoscimento del Bollo CE.

  • Studi di shelf-life di prodotto
  • Redazione documenti per la segnalazione di allergeni ai sensi del Reg. UE 1169/2011.

L’esposizione degli ingredienti che un’attività alimentare è tenuta ad attuare consente ai consumatori di essere informati sugli ingredienti usati nelle diverse preparazioni ed evitare l’ingestione di alimenti dannosi per soggetti allergici e/o intolleranti ad uno o più ingredienti.

  • Sistemi di rintracciabilità dei prodotti ( Reg. CE 178/2002)( Il Reg. CE n. 178/2002 obbliga un’industria alimentare a predisporre un sistema generale per la rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi.
  • Analisi aziendale e sopralluoghi per la valutazione dello stato delle cose e la individuazione dei potenziali rischi per gli alimenti;
  • Individuazione dei punti critici di controllo (CCP) durante e dopo le fasi/attività lavorative;
  • Realizzazione del Manuale Aziendale comprendente le procedure di corretta attuazione del sistema;
  • Formulazione e stesura di check list per il monitoraggio e mantenimento del sistema di autocontrollo;
  • Gestione dell’autocontrollo e implementazione del H.A.C.C.P. in Azienda;
  • Assistenza nei rapporti con l’Autorità Sanitaria competente;
  • Informazioni e formazione del personale;
  • Integrazione del sistema H.A.C.C.P. con il Sistema Qualità aziendale
  • Procedure di prevenzione Covid